Contribuzione ordinaria annua per periodi contributivi dal 01/07/2000 al 30/09/2021: € 5.267,86
Contribuzione ordinaria annua per periodi contributivi dal 01/10/2021 fino alla data di decorrenza polizza infortuni: € 4.761,26
Contribuzione ordinaria annua per periodi contributivi dalla data di decorrenza polizza infortuni fino al 30/09/2022: € 5.048,26
Contribuzione ordinaria annua per periodi contributivi dal 01/10/2022 (o dalla data di decorrenza della polizza infortuni se successiva): € 5.171,26
Contribuzione ordinaria annua per periodi contributivi dal 01/10/2025 (o dalla data di decorrenza della polizza infortuni se successiva): € 5.321,26
Nota bene: solo sul primo contributo relativo alla decorrenza della polizza infortuni e/o assunzione/nomina a dirigente, viene richiesto un importo aggiuntivo per la copertura immediata del rischio Infortuni professionali ed extra professionali
Da maggio 2004 alle aziende viene data la possibilità di poter optare ad una forma di agevolazione contributiva effettuando il pagamento delle sole garanzie di rischio.
A far data dal 1° ottobre 2024 gli importi sono calcolati come da
tabella(*) per una durata indicata in questo
schema
Dal rinnovo del CCNL del 05.11.2025 le agevolazioni contributive applicate non saranno più legate all’età anagrafica e, d’ora in avanti, potranno essere usufruite solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa del dirigente, per un periodo massimo di due anni. Sono, naturalmente, fatti salvi i contratti già formalizzati alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
È stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring. Si tratta di una norma volta a reinserire in azienda dirigenti senior che sono cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere invogliati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro. Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni. Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.
Le aziende inoltre possono optare all’agevolazione contributiva anche per i dirigenti la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000 euro annui riferiti a contratto full time. Tale agevolazione prevede il pagamento dei contributi solo per la garanzia infortuni professionali ed extra professionali per una durata pari a 3 anni.
Il pagamento delle sole garanzie di rischio come da tabella(*) è applicabile anche ai manager assunti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dall’età anagrafica, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, e per un massimo di due anni. L’agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore ad un anno.
(*) a far data dal 01/01/2022 e fino al 30/09/2025, dal momento di attivazione, a favore del dirigente, della polizza collettiva infortuni professionali ed extra professionali, l’importo indicato in tabella deve considerarsi maggiorato di euro 287,00 annui riproporzionati alla data di decorrenza della polizza.
A far data dal 01/10/2022 al 30/09/2025 l’importo è pari ad euro 410,00 annui.
A far data dal 01/10/2025 l’importo è pari ad euro 560,00 annui.
L'Associazione Antonio Pastore, prima della scadenza, invia alle aziende una distinta precompilata, disponibile anche in area riservata, nella quale è presente il CODICE UNICO PIA (identificativo dei contributi da versare) composto da codice cliente e codice posizione da indicare obbligatoriamente nella causale di pagamento.
I pagamenti devono essere fatti con bonifico ordinario e non con bonifico istantaneo.