Allegato “B” all’atto in data 17-5-2022 n. 1206/757 rep.
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - ASSOCIATI - AFFILIATI
Art. 1
Costituzione e Denominazione: Il presente Statuto disciplina l’Associazione denominata “Antonio Pastore”, in seguito definita Associazione, costituita per iniziativa della “Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliare, del Terziario Avanzato” (MANAGERITALIA) e dalle associazioni territoriali alla stessa aderenti. L’Associazione ha natura di associazione non riconosciuta e non ha fini di lucro.
Art. 2
Sede: L’Associazione ha sede in Milano Via Stoppani, n. 6.
Art. 3
Scopo: L’Associazione, nell’interesse generale dei soggetti associati e affiliati, ispirandosi a rigorosi criteri di equità e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli associati, persegue i seguenti scopi:
- organizzando incontri tra affiliati ed esperti in materia di assistenza tendenti a conseguire scambio di idee ed una precisa conoscenza delle soluzioni ai problemi assistenziali degli affiliati approntate nel nostro Paese e nell’ambito dell’Unione Europea;
- ampliando la possibilità di informazioni e di conoscenze sul delicato problema della mancanza di autosufficienza degli affiliati in seguito ad infortunio, malattia od altri eventi;
- diffondendo, con circolari e/o altre pubblicazioni, opinioni nonché suggerimenti sui problemi giuridici, economici e fiscali dei contratti di assistenza nonché di quelli di previdenza o ulteriori forme che assicurino un fabbisogno di sicurezza alla persona dell’affiliato;
- studiando varie forme di intervento mediante il ricorso a contratti di varia natura (assicurativa, o di servizi in genere nonché bancaria, para-bancaria o finanziaria in genere), utili al migliore soddisfacimento delle esigenze degli associati e degli affiliati e degli eventuali Enti, Società, organizzazioni partecipate, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno dei soggetti dianzi menzionati con le esigenze di solidarietà e con gli obbiettivi comuni. Nell’approntamento di tali studi o progetti di fattibilità, l’Associazione si potrà avvalere della consulenza di esperti in materia giuridica, economica e fiscale;
A tale scopo l’Associazione potrà avvalersi dell’ausilio di consulenti e di intermediari assicurativi. Gli scopi di cui alla presente lettera potranno essere perseguiti sia stipulando apposite convenzioni assicurative a favore degli affiliati, anche in adempimento a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria, sia fornendo agli affiliati stessi la possibilità di stipulare contratti di assicurazione a carattere individuale, aventi ad oggetto prestazioni di carattere infortunistico, sanitario, di tutela e di assistenza alla persona, nonché di previdenza in senso lato;
- organizzando incontri tra affiliati tendenti a conseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale;
- ampliando la possibilità di informazioni e conoscenze comunque inerenti al ruolo del dirigente di azienda in sede sia nazionale sia nell’ambito dell’Unione Europea e ciò anche mediante la cooperazione con enti pubblici e privati e associazioni del settore;
- diffondendo anche con circolari, pubblicazioni, periodici e scritti in genere, opinioni, suggerimenti sui problemi economici e sociali in ambito nazionale ed internazionale.
Gli scopi dell’Associazione devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dagli associati.
Art. 4
Associati e Affiliati:
Gli associati sono MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato (di seguito MANAGERITALIA) e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (di seguito CONFCOMMERCIO). Gli associati esercitano il diritto di voto, partecipano alla gestione dell’Associazione ed al suo sviluppo. L’ammissione dei nuovi associati spetta all’Assemblea.
Gli affiliati in favore dei quali, sussistendone i presupposti, sono erogate le prestazioni previste dall’Associazione sono:
1) I dirigenti assunti in forza di CCNL ammessi dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 9, che prevedano l’obbligatorietà dei versamenti alla Associazione ivi compresi i dirigenti aventi diritto ad agevolazioni contributive.
2) I quadri e le alte professionalità iscritti a MANAGERITALIA tramite le Associazioni territoriali ad essa aderenti.
3) Gli ex-dirigenti e gli ex-quadri iscritti a MANAGERITALIA tramite le Associazioni territoriali ad essa aderenti, che decidano di continuare ad avvalersi delle opportunità offerte dall’Associazione.
I familiari degli affiliati possono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni di cui godono questi ultimi.
Gli affiliati non hanno diritto di voto. In caso di perdita della qualifica di affiliato le posizioni in essere e la sorte dei relativi contratti verranno disciplinate nel Regolamento.
Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’ammissione degli affiliati.
Art. 5
Quota associativa: Le quote associative dovranno essere versate dagli associati e le relative modalità verranno determinate nel Regolamento rispettando i criteri qui di seguito indicati. L’entità delle quote deve essere determinata in misura paritaria e in base alle esigenze dell’Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli associati delle quote supplementari durante l’anno di gestione motivando le causali che giustificano tale richiesta. Gli associati non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative deliberate e versate.
Art. 6
Operazioni ed attività: L’Associazione compie le operazioni e svolge le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3. Sono escluse le attività che rientrano nell’ambito di applicabilità del Decreto Legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni. Nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto le prestazioni contemplate nell’art. 3 per i quali l’Associazione assume obbligazione verso i terzi, l’Associazione agisce in nome proprio ma per conto degli affiliati.
L’Associazione provvede, altresì, alla riscossione del contributo di competenza delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, ricompreso nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.
Art. 7
Durata: La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II AMMINISTRAZIONE
Art. 8
Organi: Sono organi dell’Associazione:
Art. 9
Assemblea: L’Assemblea dell’Associazione è composta dai rappresentanti degli associati e si riunisce almeno una volta all’anno (comunque entro il 30 aprile) e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà degli associati.
L’Assemblea:
L’Assemblea è convocata di norma dal Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso, recante l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico, e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, purché tale sistema sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la spedizione sia destinata al recapito comunicato dall’Associato alla Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea nomina tra i presenti un Segretario.
Le adunanze dell’Assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea e determina il modo di votazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il diritto di voto spetta a ciascun associato ed ogni associato ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza totalitaria degli associati; l’Assemblea delibera all’unanimità.
In seconda convocazione, da tenersi almeno a 2 (due) giorni di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta. L’astensione dal voto deve essere motivata.
Art. 10
Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto dal numero pari di membri stabiliti dall'Assemblea che li nomina in pari numero fra i candidati designati da MANAGERITALIA ed i candidati designati da CONFCOMMERCIO. I consiglieri durano in carica per un triennio o fino a revoca e sono rieleggibili. Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega. Al Presidente sono riconosciuti i poteri utili ad impedire dannose pause dell’attività gestionale corrente. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario; l'avviso, recante l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico, e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, purché tale sistema sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, o dei componenti del Collegio dei Revisori. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima, oltreché ai consiglieri, anche ai componenti del Collegio dei Revisori, i quali partecipano alle riunioni senza diritto al voto. Devono ritenersi comunque validamente indette le riunioni senza avviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
Nell’eventualità che si rendano vacanti posti di consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione nella prima riunione, su indicazione dell’associato che aveva designato il consigliere uscente. I consiglieri cooptati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
Qualora si rendano vacanti tre o più posti di consigliere, il consigliere restante o, in assenza, il Presidente del Collegio dei Revisori, dovrà convocare con urgenza l’Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti.
Art. 11
Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori, composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea, dei quali 2 (due) membri effettivi ed un supplente su designazione di MANAGERITALIA e 2 (due) membri effettivi ed un supplente su designazione di CONFCOMMERCIO, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Il Presidente del Collegio viene eletto dall’Assemblea e deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.
Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà indire immediatamente un’assemblea al fine di eleggere il nuovo Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell’Associazione e deve essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del Rendiconto consuntivo.
TITOLO III PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE
Art. 12
Patrimonio: Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene o disponibilità conferiti all’Associazione dai propri associati o da terzi e questa provvede allo svolgimento della propria attività con i mezzi che le derivano:
Il patrimonio dell’Associazione è comunque indivisibile ed eventuali avanzi di gestione che residuino alla liquidazione dovranno essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.
In quanto somme da destinarsi a prestazioni a favore degli affiliati, non fanno parte del Patrimonio i contributi versati dalle aziende e dai prosecutori volontari, gli eventuali storni e gli abbuoni di premi e i risultati delle gestioni separate.
Non fanno parte del Patrimonio i contributi sindacali di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro incassati dall’Associazione e di competenza dei soggetti per i quali l’Associazione ha sottoscritto le convenzioni per la loro riscossione. Tali contributi costituiscono partite di giro e sono regolati da separata contabilità speciale.
Art. 13
Esercizio Sociale: L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto consuntivo con i criteri di oculata prudenza.
Gli eventuali residui di gestione del Rendiconto saranno destinati ad un fondo di riserva, che potrà all’uopo essere creato dal Consiglio Direttivo, sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Associazione.
Il Rendiconto dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14
Regolamento: Il funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento attuativo dello Statuto compilato ed approvato a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Scioglimento: L’Associazione può sciogliersi nelle forme previste dalla Legge.
Art. 16
Controversie: Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Associazione, gli associati, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell’atto costitutivo e/o del presente Statuto e del Regolamento, saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri. Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Milano in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad assicurare il numero dispari, due altri arbitri. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L’arbitrato sarà rituale.
Art. 17
Stallo decisionale dell’Assemblea e conseguente clausola Compromissoria: Si definisce “Stallo decisionale dell’Assemblea” il verificarsi di uno qualsiasi degli “Eventi rilevanti” indicati al punto 17 a) che abbiano per oggetto le deliberazioni di cui all’art. 9 del presente statuto.
17 a): Eventi rilevanti:
Qualsiasi “Stallo decisionale” come sopra precisato potrà essere demandato dalla parte più diligente ad un “Arbitro Unico” nominato dal Presidente del Tribunale di Milano che disporrà a riguardo. L’arbitro Unico dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e la sua decisione/determinazione vincolerà le parti e l’Assemblea interrompendo lo “Stallo decisionale”. La decisione/determinazione potrà essere disposta anche in via di equità ma con procedura rituale.
Art. 18
Norme finali: Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle norme di Legge.
Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo 30 marzo 2022
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento fissa le regole di applicazione della disciplina contemplata nello Statuto dell’Associazione Antonio Pastore.
Art. 2 – Modalità di attuazione degli scopi
In riferimento agli scopi di cui all’art. 3 lett. a) dello Statuto, viene stabilito che il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il programma annuale degli studi e degli incontri in tema di forme assistenziali o previdenziali in senso lato.
In riferimento allo scopo di attuazione e gestione di forme assistenziali previsto nell’art. 3, lett. b) dello Statuto, le relative prestazioni e conseguenti modalità vengono disciplinate nel presente Regolamento.
Art. 3 - Prestazioni fornite ai sensi del CCNL
la copertura assicurativa garantisce all’affiliato la corresponsione di un capitale qualora, a causa di malattia, venga colpito da invalidità totale o parziale con conseguente perdita o diminuzione permanente delle proprie capacità lavorative.
Il capitale liquidato è determinato proporzionalmente al grado di invalidità accertato.
2) esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità:
la copertura assicurativa garantisce, qualora l’affiliato venga colpito, durante il rapporto contrattuale, da invalidità permanente e totale e ciò sia dovuto a malattia o infortunio, il pagamento dei premi necessari al completamento del suo piano assicurativo delle coperture “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”; “Temporanea Caso Morte monoannuale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”.
3) caso morte:
la copertura assicurativa garantisce ai beneficiari designati il pagamento di un capitale nel caso di decesso dell’affiliato prima della scadenza contrattuale.
4) mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale:
la copertura assicurativa garantisce il pagamento del capitale maturato o di una rendita all’affiliato che sia in vita alla scadenza del contratto. Nel caso di decesso dell’affiliato prima di tale scadenza, la società di assicurazione corrisponderà un importo pari al capitale maturato che si cumula al capitale corrisposto di cui al punto 3.
5) long term care (rendita collegata a problemi di non autosufficienza):
la copertura long term care garantisce l’erogazione di una rendita nel caso in cui l’affiliato non sia autosufficiente nello svolgimento di alcune delle attività elementari della vita quotidiana, in modo totale e permanente.
6) Assicurazione Ponte (perdita d’impiego):
la copertura assicurativa garantisce all’affiliato, in determinate casistiche di perdita dell’impiego, il pagamento dei contributi dovuti agli Enti di previdenza e assistenza previsti dai CCNL.
7) Assicurazione per gli infortuni professionali ed extra professionali:
la copertura assicurativa garantisce il pagamento di una somma in caso di morte o di invalidità permanente conseguenti a infortunio subìto dall’affiliato.
Le modalità e le condizioni di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo saranno contemplate nei contratti conclusi con le società di assicurazione.
La copertura di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 suddetti cesserà i suoi effetti per gli affiliati che dovessero perdere tale qualifica ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, mentre per la copertura di cui al precedente punto 4, il capitale maturato si rende immediatamente disponibile.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può prevedere ulteriori prestazioni anche nel rispetto o, in generale, in ottemperanza di contratti collettivi di categoria.
Art. 4 – Prestazioni extra-CCNL
A favore degli affiliati ex-dirigenti potranno continuare ad essere erogate le prestazioni previste all’art.3 secondo le modalità stabilite nei contratti conclusi con le società di assicurazione.
A tutti gli affiliati in genere potranno inoltre essere erogate ulteriori prestazioni assicurative di tipo assistenziale e previdenziale che l’Associazione riterrà opportuno loro proporre alla luce delle mutande esigenze giuridico-sociali.
Dette prestazioni verranno individuate, previa verifica delle condizioni di offerte disponibili sul mercato.
Sarà poi cura dell’Associazione mettere a conoscenza degli affiliati la possibilità di accedere alle prestazioni così individuate.
Art. 5 – Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni verranno erogate come previsto nelle convenzioni assicurative all’uopo sottoscritte.
In ogni caso, al verificarsi di un evento che comporti il maturare di una prestazione assistenziale, l’affiliato o chi per esso, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Associazione che informerà la società di assicurazione affinché provveda all’erogazione delle prestazioni.
Le prestazioni erogate saranno assoggettate alle ritenute di legge.
Art. 6 – Quote, contributi, premi assicurativi e loro impiego
All’Associazione confluiscono:
Nell’assumere tale decisione il Consiglio Direttivo dovrà informare formalmente l’Assemblea degli associati indicando dettagliatamente le motivazioni che giustificano tale richiesta.
i contributi e i premi assicurativi, previsti dai contratti collettivi nazionali o dall’Associazione, al fine di poter usufruire delle prestazioni.
I contributi devono essere versati dalle aziende trimestralmente entro le seguenti scadenze:
I contributi dovranno pervenire all’Associazione per mezzo di strumenti bancari con valuta fissa a data certa.
Per i pagamenti ritardati dei contributi sono dovuti gli interessi di mora ragguagliati al periodo di ritardo, pari su base annua al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali.
La comunicazione di nomina a dirigente deve pervenire all’Associazione entro 60 giorni dalla stessa; decorsi tali 60 giorni verranno applicati gli interessi di mora.
Qualora la morosità persista oltre i 60 giorni dalla scadenza del pagamento, eventuali sinistri non avranno copertura assicurativa per inadempienza, così come previsto dalle convenzioni sottoscritte con le società di assicurazione.
Per le prestazioni assicurative, l’Associazione converrà le condizioni contrattuali con primarie società di assicurazione.
gli abbuoni di premio e/o le partecipazioni agli utili, derivanti dal positivo andamento tecnico delle garanzie previste nelle convenzioni assicurative stipulate dall’Associazione.
I relativi importi devono essere utilizzati dall’Associazione per incrementare e/o alimentare le prestazioni delle forme assicurative a favore degli affiliati.
Art. 7 – Poteri e limiti del Consiglio Direttivo
Nell’espletamento delle attività di diffusione della cultura previdenziale e assistenziale il Consiglio Direttivo si potrà avvalere dell’esperienza di esperti e studiosi della materia.
Nella selezione dei contratti di assistenza e previdenza e nell’attività di contraenza dei relativi contratti il Consiglio Direttivo dovrà avvalersi di intermediari assicurativi, che presentino oltre ai requisiti legali di iscrizione agli albi professionali, anche elevate conoscenze tecniche.
Le attività di gestione amministrative in generale potranno essere delegate a società di servizi.
Art. 8 – Certificazione del rendiconto annuale
È consentito al Consiglio Direttivo deliberare la certificazione del rendiconto di esercizio da parte di primaria società di certificazione.
Art. 9 – Obbligo di informativa
Il Consiglio Direttivo esporrà, almeno una volta all’anno, all’Assemblea degli Associati, l’andamento della gestione e i risultati conseguiti, nonché il programma delle attività che l’Associazione intende svolgere nell’anno successivo.