Allegato “B” all’atto in data 23-9-2025 n. 5009/2920 rep.
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - ASSOCIATI - AFFILIATI
Art. 1
Costituzione e Denominazione: Il presente Statuto disciplina l’Associazione denominata “Antonio Pastore”, in seguito definita Associazione, costituita per iniziativa della “Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliare, del Terziario Avanzato” (MANAGERITALIA) e dalle associazioni territoriali alla stessa aderenti. L’Associazione ha natura di associazione non riconosciuta e non ha fini di lucro.
Art. 2
Sede: L’Associazione ha sede in Milano Via Stoppani, n. 6.
Art. 3
Scopo: L’Associazione, nell’interesse generale dei soggetti associati e affiliati, ispirandosi a rigorosi criteri di equità e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli associati, persegue i seguenti scopi:
Gli scopi dell’Associazione devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dagli associati.
Art. 4
Associati e Affiliati:
Gli associati sono MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato (di seguito MANAGERITALIA) e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (di seguito CONFCOMMERCIO). Gli associati esercitano il diritto di voto, partecipano alla gestione dell’Associazione ed al suo sviluppo. L’ammissione dei nuovi associati spetta all’Assemblea.
1) I dirigenti assunti in forza di CCNL ammessi dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 9, che prevedano l’obbligatorietà dei versamenti alla Associazione ivi compresi i dirigenti aventi diritto ad agevolazioni contributive.
2) I quadri e le alte professionalità iscritti a MANAGERITALIA tramite le Associazioni territoriali ad essa aderenti.
3) Gli ex-dirigenti e gli ex-quadri iscritti a MANAGERITALIA tramite le Associazioni territoriali ad essa aderenti, che decidano di continuare ad avvalersi delle opportunità offerte dall’Associazione (c.d. prosecutori volontari).
4) I dirigenti di cui al comma 3, n. 1 aderiscono all’Associazione attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che rientrano tra quelli ammessi dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 9.
5) Gli Affiliati sono i soggetti in favore dei quali, sussistendone i presupposti, sono erogate le prestazioni in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione. Gli Affiliati sono tenuti, per il tramite dei propri datori di lavoro o direttamente, ai versamenti di contributi assimilabili alle quote associative ordinarie sulla base dei contratti collettivi nazionali, per la realizzazione degli scopi istituzionali determinati dall’art. 3 dello Statuto.
6) I datori di lavoro che applicano i CCNL ammessi dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 9 sono tenuti ad effettuare i versamenti all’Associazione per i loro dirigenti di cui al punto 1. del presente articolo, secondo le disposizioni dei CCNL stessi.
7) I familiari degli affiliati possono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni di cui godono questi ultimi.
8) Gli affiliati non hanno diritto di voto. In caso di perdita della qualifica di affiliato le posizioni in essere e la sorte dei relativi contratti verranno disciplinate nel Regolamento.
9) Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’ammissione degli affiliati.
Art. 5
Quota associativa e Contributi:
Art. 6
Operazioni ed attività:
L’Associazione compie le operazioni e svolge le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3. Sono escluse le attività che rientrano nell’ambito di applicabilità del Decreto Legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni. Nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto le prestazioni contemplate nell’art. 3 per i quali l’Associazione assume obbligazione verso i terzi, l’Associazione agisce in nome proprio ma per conto degli affiliati.
L’Associazione provvede, altresì, alla riscossione del contributo di adesione contrattuale di competenza delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, qualora ricompreso nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.
Art. 7
Durata: La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II AMMINISTRAZIONE
Art. 8
Organi: Sono organi dell’Associazione:
Art. 9
Assemblea: L’Assemblea dell’Associazione è composta dai rappresentanti degli associati e si riunisce almeno una volta all’anno (comunque entro il 30 aprile) e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà degli associati.
L’Assemblea:
L’Assemblea è convocata di norma dal Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso, recante l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico, e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, purché tale sistema sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la spedizione sia destinata al recapito comunicato dall’Associato alla Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea nomina tra i presenti un Segretario.
Le adunanze dell’Assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea e determina il modo di votazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il diritto di voto spetta a ciascun associato ed ogni associato ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza totalitaria degli associati; l’Assemblea delibera all’unanimità.
In seconda convocazione, da tenersi almeno a 2 (due) giorni di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta. L’astensione dal voto deve essere motivata.
Art. 10
Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto dal numero pari di membri stabiliti dall'Assemblea che li nomina in pari numero fra i candidati designati da MANAGERITALIA ed i candidati designati da CONFCOMMERCIO. I consiglieri durano in carica per un triennio o fino a revoca e sono rieleggibili. Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega. Al Presidente sono riconosciuti i poteri utili ad impedire dannose pause dell’attività gestionale corrente. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario; l'avviso, recante l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico, e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, purché tale sistema sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, o dei componenti del Collegio dei Revisori. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima, oltreché ai consiglieri, anche ai componenti del Collegio dei Revisori, i quali partecipano alle riunioni senza diritto al voto. Devono ritenersi comunque validamente indette le riunioni senza avviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
Nell’eventualità che si rendano vacanti posti di consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione nella prima riunione, su indicazione dell’associato che aveva designato il consigliere uscente. I consiglieri cooptati durano in carica sino alla prossima Assemblea.
Qualora si rendano vacanti tre o più posti di consigliere, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, o in mancanza il Presidente del Collegio dei Revisori, dovrà convocare con urgenza l’Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti.
Art. 11
Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori, composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea, dei quali 2 (due) membri effettivi ed un supplente su designazione di MANAGERITALIA e 2 (due) membri effettivi ed un supplente su designazione di CONFCOMMERCIO, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Il Presidente del Collegio viene eletto dall’Assemblea e deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.
Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà indire immediatamente un’assemblea al fine di eleggere il nuovo Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell’Associazione e deve essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del Rendiconto consuntivo.
TITOLO III PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE
Art. 12
Patrimonio:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene o disponibilità conferiti all’Associazione dai propri Associati, Affiliati o da terzi e questa provvede allo svolgimento della propria attività con i mezzi che le derivano:
Il patrimonio dell’Associazione è comunque indivisibile ed eventuali avanzi di gestione che residuino alla liquidazione dovranno essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.
Non fanno parte del Patrimonio i contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro incassati dall’Associazione e di competenza dei soggetti per i quali l’Associazione ha sottoscritto le convenzioni per la loro riscossione. Tali contributi costituiscono partite di giro con propria evidenza contabile.
Art. 13
Esercizio Sociale: L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto consuntivo con i criteri di oculata prudenza.
Gli eventuali residui di gestione del Rendiconto saranno destinati ad un fondo di riserva, che potrà all’uopo essere creato dal Consiglio Direttivo, sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Associazione.
Il Rendiconto dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14
Regolamento: Il funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento attuativo dello Statuto compilato ed approvato a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Scioglimento: L’Associazione può sciogliersi nelle forme previste dalla Legge.
Art. 16
Controversie: Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Associazione, gli associati, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell’atto costitutivo e/o del presente Statuto e del Regolamento, saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri. Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Milano in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad assicurare il numero dispari, due altri arbitri. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L’arbitrato sarà rituale.
Art. 17
Stallo decisionale dell’Assemblea e conseguente clausola Compromissoria: Si definisce “Stallo decisionale dell’Assemblea” il verificarsi di uno qualsiasi degli “Eventi rilevanti” indicati al punto 17 a) che abbiano per oggetto le deliberazioni di cui all’art. 9 del presente statuto.
17 a): Eventi rilevanti:
Qualsiasi “Stallo decisionale” come sopra precisato potrà essere demandato dalla parte più diligente ad un “Arbitro Unico” nominato dal Presidente del Tribunale di Milano che disporrà a riguardo. L’arbitro Unico dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e la sua decisione/determinazione vincolerà le parti e l’Assemblea interrompendo lo “Stallo decisionale”. La decisione/determinazione potrà essere disposta anche in via di equità ma con procedura rituale.
Art. 18
Norme finali: Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle norme di Legge.
Firmato Luigi Catalucci
Firmato Ugo Cortese
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento fissa le regole di applicazione della disciplina contemplata nello Statuto dell’Associazione Antonio Pastore.
Art. 2 – Modalità di attuazione degli scopi
In riferimento agli scopi di cui all’art. 3 lett. a) dello Statuto, viene stabilito che il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il programma annuale degli studi e degli incontri in tema di forme assistenziali o previdenziali in senso lato.
In riferimento allo scopo di attuazione e gestione di forme assistenziali previsto nell’art. 3, lett. b) dello Statuto, le relative prestazioni e conseguenti modalità vengono disciplinate nel presente Regolamento.
Art. 3 - Prestazioni fornite ai sensi del CCNL
Art. 4 – Prestazioni extra-CCNL
A favore degli affiliati ex-dirigenti potranno continuare ad essere erogate le prestazioni previste all’art.3 secondo le modalità stabilite nei contratti conclusi con le società di assicurazione.
A tutti gli affiliati in genere potranno inoltre essere erogate ulteriori prestazioni assicurative di tipo assistenziale e previdenziale che l’Associazione riterrà opportuno loro proporre alla luce delle mutande esigenze giuridico-sociali.
Dette prestazioni verranno individuate, previa verifica delle condizioni di offerte disponibili sul mercato.
Sarà poi cura dell’Associazione mettere a conoscenza degli affiliati la possibilità di accedere alle prestazioni così individuate.
Art. 5 – Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni verranno erogate come previsto nelle convenzioni assicurative all’uopo sottoscritte.
In ogni caso, al verificarsi di un evento che comporti il maturare di una prestazione assistenziale, l’affiliato o chi per esso, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Associazione che informerà la società di assicurazione affinché provveda all’erogazione delle prestazioni.
Le prestazioni erogate saranno assoggettate alle ritenute di legge.
Art. 6 – Quote, contributi, premi assicurativi e loro impiego
All’Associazione confluiscono:
Quanto alle modalità di contribuzione, i contributi degli Affiliati vengono versati:
I contributi devono essere versati dai datori di lavoro e dai prosecutori volontari con cadenza trimestrale entro le seguenti scadenze:
I contributi dovranno pervenire all’Associazione per mezzo di strumenti bancari con valuta fissa a data certa.
Per i pagamenti ritardati dei contributi dagli affiliati di cui all’art. 3, comma 1 dello Statuto sono dovuti gli interessi di mora ragguagliati al periodo di ritardo, pari su base annua al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali.
La comunicazione di nomina a dirigente deve pervenire all’Associazione entro 60 giorni dalla stessa; decorsi tali 60 giorni verranno applicati gli interessi di mora.
Qualora la morosità persista oltre i 60 giorni dalla scadenza del pagamento, eventuali sinistri non avranno copertura assicurativa per inadempienza, così come previsto dalle convenzioni sottoscritte con le società di assicurazione.
Per le prestazioni assicurative in attuazione degli scopi istituzionali in favore degli Affiliati, l’Associazione converrà le condizioni contrattuali con primarie società di assicurazione.
Art. 7 - Abbuoni di premio
Nella stipulazione delle convenzioni assicurative, le prestazioni devono tenere conto di eventuali abbuoni di premio riconosciuti dalle compagnie assicurative e derivanti dal positivo andamento tecnico delle garanzie previste nelle convenzioni stesse, che devono essere utilizzati per incrementare e/o alimentare le prestazioni delle forme assicurative a favore degli affiliati, secondo le finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 8 – Poteri e limiti del Consiglio Direttivo
Nell’espletamento delle attività di diffusione della cultura previdenziale e assistenziale il Consiglio Direttivo si potrà avvalere dell’esperienza di esperti e studiosi della materia.
Nella selezione dei contratti di assistenza e previdenza e nell’attività di contraenza dei relativi contratti il Consiglio Direttivo dovrà avvalersi di intermediari assicurativi, che presentino oltre ai requisiti legali di iscrizione agli albi professionali, anche elevate conoscenze tecniche.
Le attività di gestione amministrativa in generale potranno essere delegate a società di servizi.
Art. 9 – Certificazione del rendiconto annuale
È consentito al Consiglio Direttivo deliberare la certificazione del rendiconto di esercizio da parte di primaria società di certificazione.
Art. 10 – Obbligo di informativa
Il Consiglio Direttivo esporrà, almeno una volta all’anno, all’Assemblea degli Associati, l’andamento della gestione e i risultati conseguiti, nonché il programma delle attività che l’Associazione intende svolgere nell’anno successivo.